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Frequently Asked Questions (3)

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DIRITTO D'AUTORE
Cos’è il diritto d’autore?  
 

Il “diritto d’autore” è il diritto esclusivo di sfruttamento delle opere dell’ingegno di carattere creativo inteso sia sotto la figura dei diritti patrimoniali dell’autore, sia come diritti morali e soggettivi a tutela della personalità stessa dell’autore. La materia è principalmente regolata dalla legge speciale 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

 
Cosa sono i “diritti connessi” al diritto d’ autore ?  
 

I “diritti connessi” al diritto d’autore sono quei diritti che la legge riconosce non all’autore dell’opera, ma ad altri soggetti ad esso comunque collegati o affini.

I “diritti connessi” più importanti sono quelli riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori, ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive ed alle emittenti radiofoniche e televisive.

Altri diritti connessi, con forme di tutela più deboli rispetto al diritto d’autore, sono poi riconosciuti agli autori (o agli editori) in relazione a creazioni che non costituiscono vere e proprie “opere dell’ingegno”. È il caso dei diritti sulle fotografie, sui bozzetti di scene teatrali, sulle edizioni critiche di opere di dominio pubblico, sugli inediti pubblicati dopo la scadenza del termine di tutela del diritto d’autore, ecc.

 
Cosa si intende per equo compenso, compenso per copia privata e chi lo corrisponde?  
 

L’equo compenso o compenso per “copia privata” è dovuto per il beneficio che il consumatore trae dalla facoltà data dalla legge di riprodurre legalmente, per uso esclusivamente personale, fonogrammi e videogrammi, senza dover chiedere il preventivo consenso di autori, artisti e produttori, titolari di autonomi diritti esclusivi di riproduzione.

Il compenso è costituito da una quota sul prezzo al rivenditore o da un importo fisso e si applica a:

- tutti i supporti  registrazione vergini, analogici e digitali, dedicati (audio e video) idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, ecc.);

- tutti gli apparecchi di registrazione, analogici e digitali, idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi su supporti vergini.

Il compenso deve essere corrisposto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato italiano, allo scopo di trarne profitto, gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini.

 
Come è fatto il bollino SIAE?  
     

Nel corso degli anni il bollino SIAE ha subito varie modifiche che l’hanno reso oggi un contrassegno difficilmente falsificabile. Il bollino presenta le seguenti caratteristiche:

- diventa inutilizzabile una volta rimosso;

- essendo metallizzato non è fotocopiabile né scannerizzabile e contiene elementi anticontraffazione non percepibili a vista;

- l’inchiostro con il quale è stampato il logo è termoreagente, ossia, se scaldato, anche con la sfregatura delle dita, cambia colore;

- in genere riporta informazioni inerenti al titolo dell’opera, nome del produttore, tipo di supporto, tipo di commercializzazione consentita, numerazione generale progressiva, numerazione progressiva relativa all’opera.

 
Su quali supporti vanno applicati i bollini ?  
 

La legge sul diritto d’autore stabilisce che i bollini devono essere applicati su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento che recano la fissazione di opere o di parti di opere protette dalla legge sul diritto d'autore destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.

 
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